Art. 43: la tutela del bene comune e della libertà economica “Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.” Si evince che i soldi dello Stato debbano tornare a tutelare la salute della cittadinanza con una sanità sempre più pubblica e meno privata e che possono entrare con ingenti capitali come Stato solo su aziende di interesse pubblico. L’articolo 43 della Costituzione italiana rappresenta uno dei pilastri dell’equilibrio tra libertà economica e interesse pubblico. I Padri costituenti vollero con esso tutelare il bene comune, ma anche lo sviluppo delle imprese, consapevoli che una vera democrazia non può esistere senza giustizia sociale e senza libertà di iniziativa.
I costituenti cercarono un equilibrio delicato: volevano evitare un capitalismo più scellerato, capace di concentrare potere e ricchezza nelle mani di pochi, che un comunismo più feroce, che annulla la libertà d’intraprendere e di creare come ricordava Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75: “Si vuole impedire che il monopolio privato si traduca in un potere che danneggia la collettività. Lo Stato può intervenire, ma solo per fini di utilità generale.” (Assemblea Costituente, 24 aprile 1947)
In altre parole, lo Stato non è un imprenditore per principio, ma un garante dell’interesse collettivo. La Costituzione riconosce la libertà d’impresa all’articolo 41:
L’Art. 41, comma 1 recita: “L’iniziativa economica privata è libera.” Ma subito al comma 2 aggiunge un limite fondamentale: “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”
Questo significa che l’imprenditore è libero, ma non sovrano. La sua libertà esiste dentro un sistema di valori: sicurezza, dignità, bene comune. I padri costituenti cercarono di tutelare la libera impresa e di vincolare lo Stato ad intervenire su di essa solo per vincoli di sicurezza pubblica. ”Lo Stato interviene solo quando la libertà economica privata non basta a garantire la giustizia collettiva“, spiegò Amintore Fanfani in Assemblea:
“Quando l’impresa privata diventa un potere capace di sopraffare l’interesse comune, deve intervenire la collettività.” Il fine ultimo di questo equilibrio era tutelare tutti, affinché ogni cittadino potesse avere le stesse possibilità di contribuire e beneficiare dello sviluppo economico e sociale.
È la visione espressa dall’articolo 3 della Costituzione:
L’Art. 3, comma 2 recita: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.”
In questa prospettiva, l’articolo 43 non è solo una norma economica, ma un strumento di giustizia sociale e di pari opportunità: la garanzia che l’economia serva l’uomo, e non l’uomo l’economia.

angelo
09/11/2025 at 8:01 AM
Come non si può che condividere questa disamina.E talmente vera che a un 90enne come sono mi stringe il cuore,grazie