La legge 283 del 1962, che vieta l’esposizione al fine della vendita di merce deperibile al di fuori dai negozi, parla chiaro. Un divieto che non riguarda solo i fruttivendoli, ma tutti i commercianti che espongono in sede fissa merce deperibile che, specie nel caso della frutta, viene spesso manipolata e contaminata dagli avventori. Sono autorizzati alla vendita all’aperto solo gli ambulanti soggetti comunque anche loro al rispetto delle norme igienico sanitarie.
Leggi e regolamenti sulla corretta esposizione delle merci deperibili ci sono occorre quindi farle rispettare. In primis il rispetto delle norme sanitarie e secondariamente quelle amministrative relative all’occupazione del suolo pubblico.
A proposito di occupazione del suolo pubblico aveva fatto scalpore anni fa la sanzione commutata ad un esercizio di parrucchiera per signora di Via Verona perché, esasperati da continui atti di vandalismo, avevano messo a protezione della loro porta d’ingresso una grata che, quando aperta, debordava dal prospetto dell’edificio su di un pubblico marciapiede largo c.ca 3 metri, pensate di “ben 4 cm”. Ben diverso dalla spazio che può occupare una cassetta di frutta magari esposta dove il marciapiede è stretto. Comunque sia il pagamento di una tassa ingrassa le casse del Comune ma non esonera l’esercente dal fatto che deve rispettare le norme sanitarie.
Adesso sappiate che la stessa legge citata all’inizio punisce con “l’arresto o con l’ammenda, l’impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione» come ad esempio l’esposizione continua e costante allo smog della trafficata via Cornigliano.
Sappiate anche che in presenza di un palese illecito la Polizia Locale non può rifiutarsi di intervenire: se lo fa, potrebbero commettere il reato di rifiuto di atti d’ufficio, punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Con la salute non si scherza!
Se vedemmu
(foto di repertorio)